Il ricorso telematico depositato nei termini è tempestivo anche se iscritto a ruolo tardivamente

Il ricorso telematico depositato nei termini è tempestivo anche se iscritto a ruolo tardivamente
05 Luglio 2019: Il ricorso telematico depositato nei termini è tempestivo anche se iscritto a ruolo tardivamente 05 Luglio 2019

Il deposito telematico del ricorso deve considerarsi tempestivo se la ricezione della ricevuta di consegna avviene entro il termine di legge, e ciò anche se l’iscrizione a ruolo della causa avviene oltre lo scadere di quest’ultimo.

È quanto ha recentemente ribadito la Cassazione civile con ordinanza n. 11726 del 3 maggio 2019 in merito al perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali.

La Suprema Corte ha stabilito la fondatezza del ricorso, promosso avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello di Napoli, con cui era stata ritenuta inammissibile per tardività la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo.

L’art. 16 bis, comma 7 del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, del resto recita: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5”.

In proposito la Suprema corte osserva che “l'intento del legislatore è quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause alla medesima non imputabili, che possano ricondursi agli eventuali ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria”.

La ragione per cui il deposito telematico degli atti giudiziari gode di una disciplina ad hoc derogatoria di quella relativa al deposito “cartaceo” è, infatti, da ravvisarsi nel fatto che deposito telematico dell’atto e iscrizione a ruolo sono due attività distinte, tra le quali solo la tempestività della prima (se si escludono i problemi di natura tecnica del sistema) è interamente imputabile all’interessato.

Di qui l’esigenza di salvaguardare l’attore/ricorrente dal rischio di un inadempimento non imputabile, che nel caso di deposito “cartaceo” non sussiste, “posto che la ricezione dell’atto da parte della cancelleria implica la contestuale iscrizione a ruolo”.

I termini per il deposito telematico sono da considerarsi, pertanto, rispettati col mero deposito tempestivo dell’atto, certificato dalla ricezione della “seconda pec”, essendo irrilevante a tal fine il momento dell’iscrizione a ruolo.

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